Per il soggetto maggiorenne affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica che comporti l’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere nominato un "amministratore di sostegno", figura inserita nel Codice civile con la legge n.6 del 9 gennaio 2004.
L’utilizzo del termine "sostegno" potrebbe trarre in inganno, inducendo a ritenere che questo soggetto abbia funzioni non dissimili da quelle di un assistente volontario o comunque da quelle di qualcuno che "sostenga" un soggetto affetto da qualche forma di handicap fisico o psichico.
Invece, la caratteristica principale dell’amministrazione di sostegno è quella che il soggetto nominato si deve adeguare alla condizione di disagio o di impaccio della persona "assistita", al fine di ridurre al minimo i suoi impedimenti e di permetterle di esprimere al meglio le sue potenzialità, evitando così che sia sopraffatta dai propri disagi fisiciopsichici. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/03/2010