In relazione al debito di una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, il creditore correttamente sottopone a pignoramento l’intero bene compreso nella comunione legale con l’altro coniuge. Non può il coniuge non debitore pretendere che venga esecutata solamente la quota di metà del bene comune né pretendere che ne venga venduta forzatamente solo una porzione materiale corrispondente, per valore, alla metà del valore del bene oggetto di esecuzione.
Conseguentemente va esclusa ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura esecutiva che si fondino sulla pretesa del debitore esecutato e del coniuge di sottrarre all’esecuzione parti o quote del bene pignorato, in modo che la vendita forzosa abbia un esito diverso dalla vendita dell’intero bene oggetto della comunione legale coniugale.
Al coniuge non debitore, in sede di distribuzione del ricavato, deve comunque essere attribuita la metà del ricavato lordo della vendita forzata.
È questa la decisione della Cassazione nella sentenza n. 6239 del 31 marzo 2016. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/02/2017