I beni che sono soggetti al regime di comunione legale dei beni sono elencati all’articolo 177 del Codice civile.
In comunione. Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, a esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascun coniuge percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascun coniuge se non consumati allo scioglimento della comunione. (... segue)
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Ultima Modifica: 31/10/2005