Famiglia

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FAMIGLIA - Massimario di giurisprudenza 2016 del Tribunale di Milano

Pubblicato il Massimario della giurisprudenza del 2016 del Tribunale di Milano in tema di diritto di famiglia. Queste le materie trattate:

1. Affidamento del minore (anche all’ente ex art. 333 c.c.)
2. Audizione del minore
3. Casa familiare
4. Competenza e giurisdizione
5. Convivenze
6. Danno endofamiliare
7. Divorzio
8. Figli nati fuori dal matrimonio
9. Fondo patrimoniale
10. Mantenimento
11. Matrimonio
12. Patrocinio a spese dello Stato
13. Processo civile
14. Responsabilità genitoriale
15. Separazione
16. Tributi e tasse

Qui di seguito la massima in tema di fondo patrimoniale:

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 29 febbraio 2016
In presenza di figli minori, è sempre necessaria l’autorizzazione giudiziale per atti dispositivi, finanche per lo scioglimento consensuale del fondo stesso. L’istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori). Il citato vincolo, dunque, diventa di “interesse” anche dei componenti “deboli” della famiglia, che sono i figli. Conseguentemente, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo.

Inoltre, deve essere riconosciuta l’astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione né la natura gratuita del conferimento né la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1).

Con riguardo alla posizione dei figli minori, l’intervento del giudice è necessario per valutare l’interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi.

 

Ultima Modifica: 28/03/2017