È nullo l’accordo con il quale due coniugi pattuiscono in merito all’assegno di divorzio.
Lo decide la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017: secondo la Cassazione, gli accordi con i quali i coniugi, in sede di separazione, stabiliscono pattuizioni di contenuto patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale, espresso dall’articolo 160 del Codice civile, di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale.
Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto:
- né quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita;
- né quando soddisfino pienamente tali esigenze, per la ragione che una preventiva pattuizione, specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio, potrebbe determinare il consenso a porre fine agli effetti civili del matrimonio. (... segue)
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Ultima Modifica: 10/01/2018