Nel caso di fallimento di una persona coniugata in regime di comunione legale dei beni, il regime di comunione legale cessa e i beni che ne erano oggetto passano da una situazione di “comunione senza quote” a quella di una “comunione per quote”: ne consegue che il coniuge non fallito il quale, nella vigenza del regime di comunione legale, non poteva vendere la sua quota sui beni comuni, una volta cessato il regime di comunione legale dei beni può invece liberamente alienare la sua quota di comproprietà dei beni già assoggettati al regime di comunione legale.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 8803/17.
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Ultima Modifica: 27/05/2018