La legislazione sopravvenuta a Cass. n. 16605/2010 pare offrire un probante indice a favore della tesi della soggettività dei fondi comuni d’investimento, così come rilevato anche da Trib. Milano 10 giugno 2016, n. 7232: se ne hanno rilevanti conseguenze applicative quando si tratta di trasferire un immobile da un fondo all’altro, di sostituire la società di gestione del fondo e di procedere alla fusione di due o più fondi. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 16/02/2018