L’intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario), con l’obbligo di quest’ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest’ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.
L’intestazione fiduciaria implica dunque l’amministrazione e gestione di partecipazioni sociali o valori mobiliari affidata ad un soggetto diverso dal proprietario (fiduciante), ovvero al fiduciario. Nelle varie ipotesi di intestazione fiduciaria, bisogna però distinguere tra amministrazione di valori mobiliari e gestione degli stessi. Nel caso di amministrazione, si tratta dell’affidamento dei valori mobiliari al fiduciario affinché li custodisca e ne curi l’esercizio dei relativi diritti, per poi restituirli ad una certa scadenza. Nel caso di gestione, invece, il fiduciario ha l’incarico di investire e disinvestire i valori stessi in altri valori mobiliari, e dunque si tratta di un’attività ben diversa da quella di amministrazione orientata alla produzione di un reddito utile nell’interesse del fiduciante.
A sua volta, l’amministrazione sottotesa all’intestazione fiduciaria, può distinguersi in statica e dinamica. Nel primo caso, il fiduciante ha lo scopo primario che gli siano garantiti la custodia, l’esercizio dei diritti inerenti ai beni e la riservatezza nei confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere di indagine. Ciò significa che, in base all’intestazione fiduciaria, il fiduciario deve eseguire in modo diligente l’incarico relativo all’operazione commissionata ed essere custode professionale per tutto il periodo di mantenimento del bene di cui è intestatario. Nel caso di amministrazione dinamica, invece, il fiduciario si impegna ad effettuare investimenti dei beni del fiduciante in modo professionale e competente.
Con l’intestazione fiduciaria, il fiduciario diviene intestatario dei beni del fiduciante e come tale appare e agisce nei confronti dei terzi. Il nostro Codice Civile non disciplina la figura del negozio fiduciario che comporta la conseguente intestazione fiduciaria. Tuttavia si ritiene ammissibile la categoria in base al generale principio dell’autonomia negoziale, il quale consente ai privati di stipulare contratti anche al di fuori dei tipi previsti dalla legge, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. In particolare, si ritiene che il negozio fiduciario si strutturi come un negozio tipico, cui è apposto un “patto” avente natura obbligatoria che limita gli effetti di questo.
Ultima Modifica: 03/09/2009