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Finanziamento soci

Nelle Società per Azioni il conferimento o finanziamento del socio deve essere effettuato in denaro. Qualora l’atto costitutivo lo consenta è altresì ammesso un finanziamento del socio avente ad oggetto beni materiali o immateriali valutabili in denaro o crediti.

Non possono formare oggetto di conferimento (se non in maniera accessoria) le prestazioni di opera o di servizi. Di conseguenza non sono ammissibili i soci d’opera. Nelle società di capitali lo status di socio e la titolarità della partecipazione sociale sono strettamente connessi all’obbligo di eseguire il conferimento promesso.

Per quanto riguarda in particolare il finanziamento del socio effettuato in denaro, questi ha l’obbligo di versare i 3/10 del suo valore presso un istituto di credito in sede di costituzione dell’ente.

A completamento del finanziamento, il socio deve conferire la restante parte della somma promessa su richiesta degli amministratori che possono esigerla, una volta sorta la società, in qualsiasi momento. Qualora l’azionista sia inadempiente, la società, dopo avergli precluso l’esercizio del diritto di voto, può procedere alla vendita delle sue azioni, seguendo la procedura prevista dall’articolo 2344 del codice civile. Laddove la vendita coattiva non abbia luogo per mancanza di acquirenti, l’organo amministrativo può dichiarare decaduto il socio, trattenendo i decimi già versati e salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Le azioni, anche prima dell’integrale esecuzione del finanziamento del socio (in denaro), possono comunque essere trasferiti a terzi. In questo caso, il titolo azionario deve essere necessariamente nominativo e deve indicare l’ammontare del finanziamento del socio ancora dovuto. Il trasferimento del titolo, in ogni caso, non libera il socio originario dall’obbligo di eseguire il conferimento. Tuttavia il relativo obbligo viene a gravare, contemporaneamente, anche sull’acquirente. Secondo la dottrina maggioritaria, il cedente, a seguito dell’alienazione, diverrebbe una specie di garante del cessionario – possessore del titolo.

Si viene a creare dunque una sorta di corresponsabilità di eseguire il finanziamento tra socio cedente e possessore del titolo. Pertanto, la richiesta da parte della società deve essere rivolta prima di tutto nei confronti dell’acquirente. Qualora quest’ultimo sia insolvente, i versamenti residui del finanziamento spetta al socio originario. La responsabilità del cedente, in ogni caso, oltre ad avere carattere sussidiario, è anche limitata nel tempo. Infatti, il codice civile, all’articolo 2356, prevede che l’obbligazione del socio cedente si estingue con il decorso di tre anni dal momento del trasferimento dei titoli azionari.

Ultima Modifica: 10/09/2009