Tra i principali obblighi derivanti dalla proprietà di un bene immobile (o dalla titolarità di un diritto reale quale il diritto di usufrutto, il diritto di superficie o il diritto di abitazione) c’è anche quello di assolverne il relativo carico tributario.
La nostra legge fiscale infatti impone al proprietario di beni immobili (o al titolare di diritti reali) di computare tra i propri redditi anche quelli di natura fondiaria, e cioè derivanti dai beni immobili predetti. Tra i diritti reali che comportano l'obbligo di dichiarazione rientra anche il diritto di abitazione spettante, ad esempio al coniuge superstite in caso di decesso dell'altro coniuge oppure al coniuge legalmente separato.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola “nuda proprietà” non deve dichiarare alcun reddito. Quanto poi agli immobili concessi in comodato, essi non devono essere dichiarati dal comodatario (per esempio, il familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario.
Ora, i casi che si possono presentare sono due: o l’immobile produce effettivamente un reddito (per esser stato concesso in locazione) oppure non produce alcun reddito (perché ad esempio è utilizzato direttamente dal proprietario o perché è tenuto a sua disposizione: si pensi, a quest’ultimo riguardo, al caso di un’abitazione in una località di villeggiatura).
Ebbene, in entrambi i casi, secondo la nostra legge fiscale, il soggetto obbligato deve assoggettarsi ad un prelievo tributario: nel primo caso avendo come riferimento il canone effettivamente percepito, nel secondo caso prendendo come base di calcolo della tassazione l’ammontare della rendita catastale (rivalutata del 5 per cento).
Ultima Modifica: 01/07/2006