Azione di restituzione: se il legittimario, una volta vittoriosamente esperita l’azione di riduzione, non trova capienza nel patrimonio di chi per donazione o per testamento ha ricevuto l’attribuzione di beni di valore superiore alla quota disponibile (cioè qualora questi non abbia “sostanze”, ad esempio denaro, sufficienti per soddisfare quanto dovuto al legittimario), il legittimario può rivolgersi all’attuale proprietario dei beni donati e pretenderne appunto la “restituzione”. Costui ha ovviamente diritto di rivalsa verso il donatario suo dante causa, ma visto che il presupposto della azione di restituzione è che il patrimonio del donatario sia incapiente, il terzo coinvolto nell’azione di restituzione rimane abbastanza inevitabilmente con un palmo di naso.
Azione di riduzione: è l’azione che la legge concede ai legittimari per conseguire la quota di legittima loro spettante.
De cuius: è un’espressione che deriva dal latino (“de cuius hereditate agitur” e “cioè la persona della cui eredità si tratta”) per indicare la persona fisica defunta del cui patrimonio ci si interessa per stabilirne la destinazione e le sorti.
Disponibile: il patrimonio di un soggetto si divide idealmente in due sottoinsiemi: la quota “legittima”, che è quella necessariamente riservata ai “legittimari”, e la quota “disponibile”, che è quella di cui quel soggetto può liberamente disporre (per donazione o per testamento) a favore di chiunque (persona fisica, persona giuridica, ecc.).
Donatum: è il valore di ciò che il defunto ha donato dutrante la propria vita, con donazioni dirette o indirette. Sommando “relictum” a “donatum” si ottiene il valore della “massa fittizia” sul quale calcolare le quote di “legittima” e la quota “disponibile”.
Donazione (“diretta”): è il contratto con il quale un soggetto (senza alcun corrispettivo a suo favore) arricchisce un altro soggetto, disponendo di un proprio diritto a favore del beneficiario (ad esempio: la donazione di un appartamento) o assumendo verso il medesimo una obbligazione (ad esempio: una donazione di rendita vitalizia). La donazione deve essere fatta per atto pubblico in presenza di due testimoni, a pena di nullità.
Donazione indiretta: è l’atto che, pur non essendo configurato formalmente come una donazione, raggiunge il medesimo risultato di una donazione “vera e propria” (arricchimento del patrimonio del donatario, depauperamento del patrimonio del donante): ad esempio, la moglie che paga un debito del marito, il padre che paga il prezzo di un bene comprato dal figlio, la (“finta”) vendita tra padre e figlio (cioè senza pagamento di prezzo), la vendita a prezzo irrisorio (qui la donazione è pari alla differenza tra il valore “effettivo” e il prezzo irrisorio), eccetera.
Erede legittimo: è il soggetto che, in mancanza di un testamento, è individuato dalla legge per subentrare nella titolarità del patrimonio di un soggetto defunto: eredi legittimi sono (in quote variabili a seconda del concorso di più soggetti) il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle e gli altri parenti fino al sesto grado (con la precisazione che, di regola, il parente di grado più prossimo esclude la successione del parente di grado più remoto). In mancanza di costoro, nel patrimonio del defunto subentra lo Stato.
Erede necessario: vedi “Legittimario”.
Eredità o successione a titolo universale: è il fenomeno del subentro di un soggetto (“erede” o “successore universale”) nell’intero patrimonio del de cuius o in una quota di esso. Se l’eredità è passiva, l’erede risponde dei debiti del de cuius con il proprio patrimonio personale.
Legato o successione a titolo particolare: è il fenomeno del subentro di un soggetto in uno determinato specifico rapporto patrimoniale già facente capo al de cuius. Il legatario non risponde delle eventuali passività ereditarie con il proprio patrimonio personale.
Legittima: è la quota del patrimonio del defunto che necessariamente deve essere lasciata a determinati suoi stretti congiunti (detti “eredi necessari” oppure “legittimari” oppure “riservatari”). Essa si calcola sommando il valore dei beni che si trovano nel patrimonio di un dato soggetto al momento della sua morte, con il valore dei beni di cui detto soggetto ha disposto per donazione (“diretta” o “indiretta”) durante la sua vita.
Legittimario: è il soggetto al quale la legge riserva necessariamente una quota del patrimonio del defunto. Sono legittimari: il coniuge, i figli, i discendenti dei figli (se mancano i figli, ad esempio perché predeceduti) e gli ascendenti (se mancano discendenti).
Massa fittizia: è la somma di “relictum” e di “donatum” e cioè l’importo sul quale si calcolano le quote di “legittima” e la quota “disponibile”.
Quota disponibile: vedi “Disponibile”.
Quota di legittima o quota di riserva: vedi “Legittima”.
Relictum: è il valore del patrimonio ereditario lasciato da un soggetto alla sua morte. Sommando “relictum” a “donatum” si ottiene il valore della “massa fittizia” sul quale calcolare le quote di “legittima” e la quota “disponibile”.
Riservatario: vedi “Legittimario”.
Successione legittima: è l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto quando non c’è testamento oppure quando il testamento dispone solo di una parte dei beni di un defunto.
Successione necessaria: sono le regole che dispongono di riservare una parte (detta “quota di legittima”, “quota di riserva” o “legittima”) del patrimonio ereditario a determinati stretti congiunti del defunto (detti “eredi necessari” oppure “legittimari” oppure “riservatari”).
Successione testamentaria: è l’individuazione di chi subentra nel patrimonio di un defunto in base a un testamento.
Ultima Modifica: 04/07/2006