Un’analisi accurata in vista della stipula di un rogito va anche svolta con riguardo alle qualità personali dei soggetti coinvolti in una compravendita immobiliare (anche se i controlli di questi aspetti rientrano tra i compiti specifici che spettano al notaio incaricato del rogito).
Innanzitutto occorre che chi partecipa ad un rogito possieda la capacità necessaria per formulare dichiarazioni giuridicamente valide: non hanno tale capacità ad esempio i minori e gli interdetti (se non rappresentati dai soggetti preposti a sostituirli, debitamente autorizzati dal giudice), mentre particolari attenzioni vanno prestate se intervengano al rogito soggetti inabilitati, falliti o per i quali sia stata effettuata la nomina dell’amministratore di sostegno. Un particolare controllo va poi fatto sulla procura esibita da chi si qualifichi come procuratore di uno dei contraenti, per verificarne l’effettiva utilizzabilità.
Va poi effettuata una minuziosa verifica della situazione coniugale di chi vende e di chi compra: se si tratta infatti di un venditore coniugato in regime di comunione legale bisogna stabilire se per vendere l’immobile occorra il consenso di entrambi i coniugi; se il regime di comunione legale sia invece quello vigente nel matrimonio dell’acquirente, occorre sapere che, se anche al rogito intervenga uno solo dei coniugi, automaticamente l’acquisto immobiliare si verifica anche in capo all’altro coniuge.
Ultima Modifica: 04/07/2006