Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: in particolare, dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
A tal riguardo, i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. Inoltre, ambedue i coniugi hanno l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Infine, sotto il profilo patrimoniale, entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
I diritti ereditari del coniuge.
Nel nostro ordinamento, la libertà di fare testamento, differentemente da quanto accade in altre legislazioni (dove su questo aspetto non vi è alcuna compressione della libertà individuale), è compressa dal principio secondo il quale una rilevante quota del patrimonio ereditario deve essere lasciata a disposizioni dei congiunti più stretti, detti nel gergo giuridico “eredi legittimari”, che il nostro legislatore ha voluto tutelare con norme assai rigorose.
I legittimari sono: il coniuge, i figli (o loro discendenti) e, in mancanza di discendenti, gli ascendenti (cioè i genitori del defunto o i loro ulteriori ascendenti).
Quindi, il fatto che un uomo e una donna siano effettivamente coniugati oppure “semplicemente” convivano ha conseguenze assai diverse sulla devoluzione del patrimonio alla morte di uno di essi, in quanto la sussistenza di un matrimonio determina l’applicabilità di regole delle quali, in caso di sola convivenza, non ci si può avvalere.
Se quanto s’è fin qui detto vale per il caso che un soggetto intenda fare testamento, vi è poi da sottolineare che il matrimonio è assai rilevante anche nel caso in cui una persona muoia senza aver lasciato alcuna disposizione testamentaria. Infatti, in tal caso la nostra legge dispone (sono le norme della cosiddetta “successione legittima”) che l’eredità si devolva al coniuge e ai parenti più stretti, con la regola che il subentro di un parente di grado prioritario esclude dalla successione il parente di grado ulteriore.
La successione necessaria del coniuge.
Chi dunque vuol fare testamento deve considerare che, a favore del coniuge superstite, è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge (in tal caso la “disponibile”, cioè la quota che il defunto può indirizzare ad altri mediante il testamento, ammonta alla metà del patrimonio ereditario); inoltre al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.
Se però chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge (qui la “disponibile” diminuisce a un terzo). Invece, quando i figli sono più di uno, a essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto (l’ultimo quarto rappresenta la disponibile).
Infine, quando chi muore non lascia figli ma ascendenti legittimi e coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto (anche qui la “disponibile” ammonta dunque a un quarto).
La successione legittima del coniuge.
Se poi una persona coniugata muore senza lasciare testamento:
a) quando con il coniuge concorrano figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi;
b) al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri (in questo ultimo caso gli ascendenti hanno diritto a un quarto della eredità);
c) in mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Anche in questo caso resta comunque fermo per il coniuge superstite il diritto di abitare la casa adibita a residenza familiare e di usare i mobili che la corredano.
Ultima Modifica: 04/07/2006