Il riacquisto di un'abitazione entro un anno dalla vendita dell'abitazione precedentemente posseduta, genera un altro beneficio per l'acquirente: il credito d'imposta, cioè uno sconto sulle imposte cui egli deve far fronte.
Più precisamente, per avere il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa occorre rispettare le seguenti condizioni:
1) il riacquisto deve essere effettuato entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione;
2) la precedente abitazione deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa".
Quest'ultimo requisito si realizza quando l'immobile che viene alienato è stato acquistato sfruttando i benefici contenuti in una delle leggi agevolative via via succedutesi nel tempo (e non in altre leggi "di favore", tipo quelle in tema di edilizia economica e popolare).
Non può quindi avvalersi del beneficio:
a) chi, per la prima volta, compera un'abitazione (in quanto tale acquisto non ha una corrispondente vendita "alle spalle");
b) chi ha effettuato la vendita di un immobile per il cui acquisto non si siano avute agevolazioni.
Si pensi, in proposito, a chi si trova in una delle seguenti situazioni:
- chi vende una casa ereditata;
- chi vende una casa comprata con imposta non agevolata (in quanto, per i più svariati motivi, in quell'operazione, i requisiti per l'agevolazione, oggi invero sussistenti, non fossero stati presenti);
- chi vende una casa acquistata prima dell'introduzione nel nostro sistema tributario delle agevolazioni "prima casa" (sancite per la prima volta con la legge 168/82).
Il credito d'imposta compete in misura pari all'imposta di registro oppure all'imposta sul valore aggiunto assolte in occasione dell'acquisizione dell'abitazione alienata da meno di un anno rispetto al nuovo acquisto, ma non in misura superiore all'imposta dovuta in occasione del nuovo acquisto.
Il credito d'imposta, che, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi, può essere utilizzato nel seguente modo:
1) può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
2) può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
3) può essere portato in diminuzione dall'Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può essere usato in compensazione, ai sensi del Dlgs 241/97.
Ultima Modifica: 04/07/2006