Il contratto con il quale si cede la proprietà di un fabbricato destinato a essere demolito in cambio di uno degli appartamenti che comporranno il fabbricato da realizzare sull’area risultante dalla demolizione è da qualificare come contratto di permuta (di cosa presente con cosa futura).
Non si tratta di contratto di appalto quando il «trasferimento della proprietà attuale in cambio della cosa futura» assume «il carattere di elemento causale fondamentale delle reciproche prestazioni delle parti del contratto», mentre l’obbligo di realizzare la «costruzione del fabbricato futuro da parte del cessionario viene a rivestire una connotazione meramente strumentale».
È quanto deciso dalla Cassazione con sentenza 14371/2018. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 01/10/2019