Sulla tassazione della cessione del diritto di opzione la Cassazione si è espressa (per quanto consta dai repertori di giurisprudenza) in due sole occasioni e in due modi diametralmente opposti: dapprima (Cass., 11466/2005) è stato deciso che i cedenti «hanno posto in essere un atto che produce gli stessi effetti, per il suo contenuto economico, della cessione delle quote sociali.
Infatti, per effetto della cessione dei diritti di opzione in parola, il [cessionario dell’opzione] ha potuto sottoscrivere le quote di capitale sociale […] rimaste non optate dagli altri soci […], consentendo così di portare a termine l’operazione societaria di ricostituzione del capitale», mentre, con la sentenza n. 10240 del 26 aprile 2017, si qualifica come un «errore» quello di «ritenere che la cessione del diritto di opzione e l’acquisto dell’azione costituiscano unicum inscindibile.
La cessione dei diritti di opzione […] non realizza automaticamente e di per sé l’effetto traslativo della partecipazione sociale. Ne deriva che l’operazione di cessione del diritto di opzione, per le sue descritte particolarità, non può essere tout court assimilabile alla negoziazione di partecipazioni societarie, in difetto dell’equivalenza cessione del diritto di opzione – cessione della partecipazione sociale». (... segue)
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Ultima Modifica: 09/01/2018