Non si applica l’imposta di registro fissa al conferimento di immobili, ubicati in Italia, in una società che abbia la sede legale o amministrativa in uno Stato Ue, quando la società sia “esterovestita”. Cioè, «fittiziamente localizzata» al di fuori del territorio nazionale, avendo invece in Italia «l’effettiva direzione organizzativa ».
È questa la decisione, priva di precedenti (se non quello di primo grado), della Ctr Lombardia 1265/21/2018 (presidente e relatore D’Agostino), che ha respinto il ricorso contro una sentenza analoga della Ctp Milano (7808/5/2016). (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 09/04/2019