L’ordinamento tributario italiano è sempre stato caratterizzato (e non solo da quando è in vigore il decreto legislativo 147/2015) dal principio in base al quale il valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (o delle imposte ipotecarie e catastali) non può essere automaticamente adottato quale presupposto per ricavare una contestazione di maggior corrispettivo pagato in relazione alla determinazione della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Lo ha sancito l’articolo 5, comma 3, del Dgs 147/2015 (oggetto dello studio n. 102-2016/T del Consiglio nazionale dei Notariato), espressamente qualificato dal legislatore stesso come norma di natura interpretativa, il quale infatti ha sancito che, per le cessioni di immobili e di aziende, in caso di dichiarazione o accertamento di maggior valore effettuati per l’applicazione delle imposte indirette, l’esistenza di un corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. (... segue)
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Ultima Modifica: 22/09/2017