L’imposta di successione è calcolata sul valore imponibile delle singole attribuzioni che ciascun successore riceve. A questo valore imponibile si riferiscono le seguenti aliquote:
- il 4% che si applica sul valore dell’attribuzione eccedente un milione di euro, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è coniuge (o unito civilmente) o figlio del defunto/a (il “de cuius”, cioè colui che lascia l’eredità);
- il 6% , che si applica sul valore dell’attribuzione eccedente i 100mila euro, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è fratello o sorella del de cuius;
- il 6%, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è un parente in linea collaterale del de cuius diverso da fratelli e sorelle: si tratta, ad esempio, dello zio del de cuius (che è parente in linea collaterale di 3° grado) oppure di suo cugino (che è parente di 4° grado), ricordando che l’eredità non si devolve oltre il 6° grado di parentela;
- il 6%, se il beneficiario della trasmissione ereditaria è un affine in linea retta del de cuius o un affine in linea collaterale del de cuius entro il terzo grado: per “affini” si intendono i parenti del coniuge superstite (o unito civile) del de cuius (ad esempio, il genitore del coniuge, e cioè lo suocero del de cuius, che è affine in linea retta di primo grado del de cuius, oppure il fratello del coniuge, che è affine in linea collaterale di secondo grado del de cuius);
- l’8% in ogni altro caso: si pensi al lascito a favore di una persona convivente (anche se la convivenza è registrata all’anagrafe) che non sia né parente né affine né parte di una unione civile; oppure al lascito a un ente che non beneficia di agevolazioni. (... segue)
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Ultima Modifica: 28/02/2018