L'articolo 1, comma 158, legge 232/2016 dispone che non si paga imposta di donazione e successione, con riferimento ai beni situati al di fuori del territorio nazionale, se il donante o il de cuius sia un neo-residente che abbia esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva; queste imposte rimangono dovute solo per le donazioni e le successioni ereditarie che abbiano a oggetto beni situati in Italia. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/04/2018