Quando si compila una dichiarazione di successione occorre tenere in conto l’ampio e articolato panorama delle norme che contengono agevolazioni relative alla formazione dell’imponibile da sottoporre a imposta di successione e la riduzione dell’imposta dovuta dal contribuente.
I casi di agevolazioni di maggior frequenza sono senz’altro quelli attinenti ai Titoli di Stato (o equiparati) e alla “prima casa”.
I titoli di Stato
Quanto a buoni del tesoro, certificati di credito del tesoro e titoli similari (ad esempio, obbligazioni Bei e World Bank), per legge non rilevano ai fini dell’imposta di successione.
Quindi - nonostante le nuove istruzioni al modello di dichiarazione di successione online consiglino l’indicazione nella dichiarazione di questi strumenti finanziari - l’indicazione è invece da sconsigliare, perché inutile e, anzi, foriera di possibile confusione. L’indicazione dei titoli di Stato nella dichiarazione di successione non è nemmeno utile ai fini dello “sblocco” dei dossier bancari intestati al defunto.
Infatti quando la banca viene a conoscenza del decesso di un cliente, impedisce agli eredi di disporre delle giacenze esistenti in banca finchè gli eredi non dimostrino di avere presentato la dichiarazione di successione alle Entrate. Tuttavia, dato che i Titoli di Stato sono estranei all’imposta di successione la banca non può bloccarli e, di conseguenza, non può pretenderne l’indicazione nella dichiarazione di successione.
Dell’esenzione il contribuente beneficia anche se è titolare di quote di un fondo comune d’investimento che abbia investito il suo patrimonio, in tutto o in parte, in Titoli di Stato; e così, se ad esempio un fondo comune di investimento abbia emesso 2mila quote, abbia un patrimonio di valore 100mila formato al 30 per cento da Titoli di Stato e il de cuius sia proprietario di 40 quote, allora il valore imponibile di queste 40 quote è uguale a (100.000:2.000x40x70% =) 1.400. BoT, CcT, Btp etc, infine, sono esenti da imposta di successione ma non da quella di donazione (che si calcola utilizzando le stesse aliquote e le stesse franchigie dell’imposta di successione); quindi, mentre la trasmissione dei Titoli di Stato è imponibile se effettuata in vita mediante donazione, il passaggio dei Titoli da defunto a eredi non genera alcun prelievo.
La prima casa
L’agevolazione “prima casa” non ha alcun impatto sull’imposta di successione, ma abbatte alla misura fissa (200 euro ciascuna) le imposte ipotecaria e catastale, che sono altrimenti dovute con le rispettive aliquote del 2 e dell’1% da applicare al valore catastale degli immobili oggetto di successione (fatta eccezione per le aree edificabili che sono da considerare per il loro valore venale in comune commercio).
In sede di successione ereditaria, l’agevolazione “prima casa” ha la particolarità di riguardare l’intero valore imponibile trasmesso dal de cuius, anche se i presupposti per l’agevolazione non ricorrono in capo a tutti i successori.
Ecco un esempio: si paragoni il caso dei fratelli Tizio, Caio e Sempronio che acquistino una casa di valore 900 mediante compravendita oppure mediante successione ereditaria e si ipotizzi che solo Tizio abbia i requisiti “prima casa” richiesti dalla legge (in ipotesi, perché Caio e Sempronio siano già proprietari di altre abitazioni acquistate con l’agevolazione). Ebbene:
- nel caso di acquisto mediante compravendita, il valore 900 viene agevolato per 300 (sul quale si applica l’imposta di registro del 2% o l’Iva del 4%), mentre il restante valore di 600 sconta l’imposizione ordinaria (registro al 9% o Iva al 10%);
- nel caso di acquisto per successione, l’intero valore 900 viene sottratto all’imposizione proporzionale (e cioè alla complessiva aliquota del 3%) per essere tassato con l’imposta in misura fissa (e cioè per complessivi 400).
Ultima Modifica: 27/11/2018