Non vi sono differenze tra il mondo delle imposte dirette e quello delle imposte indirette, quando si parla di abuso del diritto: l’abuso in ogni caso ricorre quando si compiono «operazioni prive di sostanza economica» che «realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti» (articolo 10-bis, comma 1 del decreto legislativo 128/2015) in quanto si tratta di atti «inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali» (articolo 10-bis, comma 2, lettera a, del decreto legislativo 128/2015).
Non ricorre, però, l’abuso quando l’operazione è qualificabile come legittima ricerca di un risparmio fiscale (articolo 10-bis, comma 4) e quando si tratta di operazioni che (articolo 10-bis, comma 12) costituiscono «violazione di specifiche disposizioni tributarie» (in quest’ultimo caso si configura infatti una fattispecie di evasione e non di elusione). (.. segue)
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Ultima Modifica: 29/09/2016