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IMPOSTE - Agevolazioni su immobili - Principio di eccezione

Non si applica ai territori abruzzesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009 la norma (articolo 10, comma 4, decreto legislativo 23/2011) che, dal 1° gennaio 2014, ha abolito le agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso: quindi permane la vigenza della normativa che aveva detassato gli atti di acquisto di immobili sostitutivi dell’abitazione principale distrutta dal sisma.

Questo quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 61/E/2014.

L’articolo 10, comma 4 del decreto 23 ha sancito, dal 1° gennaio 2014, con riferimento ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso soggetti a imposta proporzionale di registro, la soppressione di «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» fatta eccezione per le agevolazioni per l’Expo 2015 e relative agli acquisti di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali. (... segue)


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Ultima Modifica: 12/06/2014

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