La natura edificabile di un terreno comporta notevoli conseguenze sotto il profilo fiscale.
Tuttavia, è sempre stata incerta la definizione di «area fabbricabile » o di «area edificabile»: un po’ perché le leggi di imposta non spiegano esattamente di cosa si tratti,un po’ perché queste definizioni non sono mai state congruenti l’una con l’altra.
Allora, per mettere la parola fine alle diverse possibili interpretazioni del termine «fabbricabile» o «edificabile», nell’estate scorsa l’articolo 36, comma2, del Dl Bersani-Visco (Dl4 luglio 2006,n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248) ha sancito che ai fini dell’Iva, dell’imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell’Ici, «un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo». (...segue)
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Ultima Modifica: 30/12/2015