L’agenzia delle Entrate ha istituito (con effetto da lunedì 26 giugno 2006) il codice tributo 6501 denominato «Iva relativa alla vendita, ai sensi dell'articolo 591-bis Cpc, di beni immobili oggetto di espropriazione forzata».
A poco più di un mese da una precedente nota (62 del 16 maggio 2006), con la risoluzione 84/E di ieri, l’Agenzia spiega il percorso dell’Iva nel caso di soggetti esecutati irreperibili. (…segue)
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Ultima Modifica: 20/06/2006