Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri riscrive il trattamento Iva in molte transazioni immobiliari e inasprisce le sanzioni nel caso in cui le parti occultino il corrispettivo.
Iva esente per le vendite di fabbricati. Il decreto legge lascia ordinariamente applicabile l’Iva proporzionale solo nei seguenti casi:
- cessioni di fabbricati (di qualsiasi tipo, abitativi e non) effettuate dal costruttore entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori;
- cessioni di fabbricati (di qualsiasi tipo, abitativi e non) che siano stati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica effettuati dall’impresa che, anche mediante appalto, ha compiuto le opere di recupero;
- cessioni di aree edificabili.
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Ultima Modifica: 02/07/2006