La divisione si tassa con l’imposta di registro applicando l’aliquota dell’1% all’imponibile rappresentato dal valore della massa comune oggetto di divisione (articolo 34, Dpr 131/1986).
Questa regola però non vale quando la massa comune si è formata in base a una pluralità di titoli (cosiddette "masse plurime" o "plurimasse").
Ad esempio, se Tizio e Caio comprano da Sempronio due appartamenti e poi procedono alla divisione, assegnandosi un appartamento per ciascuno, si ha una comunione che discende da un unico titolo. (... segue)
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Ultima Modifica: 24/06/2013