In caso di contratto sottoposto a condizione sospensiva, occorre "denunciare" all’agenzia delle Entrate la verificazione della condizione: nell’ipotesi in cui l’avveramento della condizione sia accertato in un atto sottoposto autonomamente alla registrazione, quest’ultimo può sostituire la"denuncia" prescritta dalla legge.
È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 7/E del 14 gennaio 2014.
L’articolo 19 Dpr 131/1986 (il Testo unico dell’imposta di registro) obbliga alla denuncia degli eventi, successivi alla registrazione di un atto, che danno luogo a maggior tassazione.
Il principale di questi eventi è l’avveramento di una condizione sospensiva. La "denuncia" in questione deve essere presentata all’Ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferisce l’evento sopravvenuto entro venti giorni dalla sua verificazione. A seguito della presentazione della "denuncia", l’Ufficio liquida l’ulterioreimposta dovuta. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/01/2014