La sentenza che decide sull’opposizione allo stato passivo di un fallimento sconta l’imposta di registro con l’aliquota dell’1%, da applicare alla base imponibile rappresentata dall’intero importo del credito ammesso al passivo.
La soluzione non cambia se il credito deriva da un finanziamento a medio-lungo termine concesso da una banca alla società poi fallita con un contratto che è stato sottoposto all’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dal Dpr 601/1973. (…segue)
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Ultima Modifica: 18/12/2008