Imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di cessione "gratuita" di aree e di opere di urbanizzazione effettuati, a favore del Comune, a scomputo dei contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione; e ciò, nonostante che l’articolo 10, comma 4, dlgs. 23/2011 ( in vigore dal 1° gennaio 2014), abbia disposto che «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie» in relazione agli atti a titolo oneroso aventi a oggetto il trasferimento di beni immobili.
È quanto sostenuto dal Consiglio nazionale del notariato nello Studio n.248-2014/T approvato il 3 aprile 2014 e diffuso ieri.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, Dpr 380/2001, n. 380, «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione».
Il versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione può essere sostituita (a seguito di un accordo in tal senso stipulato con il Comune) dalla realizzazione diretta, da parte dell’interessato, delle opere di urbanizzazione, che poi vengono cedute «gratuitamente» (nel senso: senza corrispettivo monetario) alComune e pertanto acquisite al suo «patrimonio indisponibile» (articolo 16,comma 2, Dpr 380). (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 07/05/2014