L’ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente, da parte delle banche, non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione.
Con la manovra d’estate (Dl 78/09) continua così l’offensiva per le clausole dei contratti bancari che applicano commissioni sugli scoperti di conto.
I dubbi sull’argomento sono iniziati con l’articolo 2-bis del Dl185/08 (quale risultante dalla conversione operata dalla legge 2/09) che ha sancito la nullità:
- delle commissioni di massimo scoperto (Cms) se il saldo del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi;
- delle Cms applicate per utilizzi in assenza di fido;
- delle commissioni applicate indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi;
- delle commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi, indipendentemente dall’effettivo prelevamento. (... segue)
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Ultima Modifica: 17/07/2009