Le Camere di commercio, nel caso di assenza o inerzia di un soggetto interessato, devono assumersi l’onere (se ne ricorrono i presupposti) di presentare ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento d’urgenza di sospensione della pubblicazione dei protesti per farne dichiarare l’inefficacia.
L’iniziativa si propone di evitare che la misura cautelare, che avrebbe di per sé carattere provvisorio, impedendo alle Camere di commercio di procedere con la pubblicazione della notizia di protesto, si trasformi di fatto in un provvedimento definitivo.
A stabilirlo è il ministero delle Attività produttive con la circolare 3591/C, diffusa ieri, sul Registro informatico dei protesti e, in particolare, sui provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 del Codice di procedura civile. (... segue)
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Ultima Modifica: 05/10/2005