Le ordinanze di reintegrazione e di manutenzione del possesso, in quanto «atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio» sono soggetti a registrazione in termine fisso.
Lo ha stabilito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 257/E del 20 settembre 2007, ribadendo quanto già affermato nella risoluzione 255/E del 14 settembre 2007;
in quell’occasione, l’Agenzia aveva sancito che vanno sottoposte a registrazione l’ordinanza giudiziale che accoglie o rigetta la domanda di provvedimento d’urgenza(articolo 700 del Codice di procedura civile) e la denuncia di nuova opera e di danno temuto (articolo 669-octies, comma6, stesso Codice). (... segue)
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Ultima Modifica: 21/09/2007