Imposte Registro ed ipocatastali

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IMPOSTE - Registro - Atti giudiziari (1)


L’ordinanza giudiziale che accoglie o rigetta la domanda di provvedimento d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile), la denuncia di nuova opera e di danno temuto(articolo 669 octies, comma 6), la domanda di manutenzione o reintegrazione nel possesso (articolo 703) va sottoposta a registrazione.

A seguito della riforma dei procedimenti cautelari (Dl 35/05, convertito in legge 80/05), non si tratta più di provvedimenti che rispondono a una funzione esclusivamente strumentale rispetto al processo di cognizione, ma di «atti dell’autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente il giudizio» (articolo 37 del Dpr 131/1986, testo unico dell’imposta di registro) (... segue)

 


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Ultima Modifica: 18/09/2007

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