La Corte di cassazione, con Ia sentenza n. 17584 del 2012, conferma che è assoggettabile a imposta proporzionale di registro la sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare, e che, di conseguenza, condanna il convenuto al versamento di una somma percepita in relazione al contratto revocato.
Non si può pretendere l’applicazione dell’imposta fissa sulla base dell’affermazione che la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare costituisce una mera dichiarazione di inefficacia dell’atto pregiudizievole nei confronti dei creditori alla quale, per analogia, andrebbe applicato il trattamento tributario riservato alle restituzioni conseguenti alle sentenze di nullità o di annullamento. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/04/2017