La disciplina "tradizionale" dell’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari sancisce che il valore imponibile è rappresentato dal prezzo dichiarato (o dal valore del bene, se ritenuto maggiore del prezzo dagli uffici fiscali), fermo restando che l’azione di accertamento di valore degli uffici fiscali è paralizzata (con la possibilità peraltro del Fisco di contestare comunque l’eventuale occultazione del corrispettivo) dal fatto che il prezzo dichiarato fosse posizionato a un importo pari o superiore rispetto al prodotto ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i noti coefficienti. (…segue)
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Ultima Modifica: 15/01/2007