Al fine di scoraggiare l’ evasione dell’ imposta di registro sui contratti di locazione, il comma 346 della Finanziaria 2005 dispone che «i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unita` immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati».
Nullità significa che il conduttore non ha il diritto di utilizzare l’ immobile e che il locatore non puo` percepire i canoni. (...segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 07/01/2005