Per le compravendite delle aree la legge di registro dispone, in via generale, l’applicazione dell’aliquota dell’8% (più le imposte ipotecaria e catastale nella misura complessiva del 3%).
La principale eccezione è rappresentata dai terreni agricoli per i quali l’aliquota sale al 15%, salve le agevolazioni previste per i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli «a titolo principale» e per i terreni montani. (…segue)
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Ultima Modifica: 17/11/2008