La qualifica di “impresa sociale” (che spetta di diritto alle cooperative sociali e loro consorzi) può essere acquisita da tutti gli enti privati, non profit e profit, del nostro ordinamento (e, quindi, anche dalle società, salvo quelle unipersonali), i quali esercitino, in via stabile e principale (tale è l’attività che produce ricavi superiori al 70% del totale) un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
È invece preclusa l’assunzione della qualifica di impresa sociale agli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei loro beni e servizi in favore dei soli soci o associati. (... segue)
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Ultima Modifica: 05/06/2018