Il calcolo della quota di legittima

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Il calcolo della quota di legittima

Si ipotizza che il defunto lasci il coniuge e tre figli. Non c’è testamento.

Si ipotizza altresì in 150 il valore del patrimonio (cosiddetto relictum) lasciato alla sua morte e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti).

Per il calcolo della legittima occorre:

a) formare la cosiddetta “massa fittizia” (150 + 120 = 270);

b) stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari” (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio; i restanti 3/12 costituiscono la “quota disponibile”); e, alfine:

c) verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.

Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori:

- alla moglie, 67,5 (ma nell’eredità ella ne trova solo 50, cioè i 3/9 di 150, vale a dire la quota ad essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento), cosicchè ella è in “credito” di 17,5;

- a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 33,33 per ciascuno e cioè i 2/9 di 150, vale a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento);

mentre la “disponibile” è di (270 – 67,5 – 45 – 45 – 45 =) 67,5.

C’è però un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120 (si ipotizza che non si tratti di una donazione da imputare alla legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile): ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di “ridurre” (di qui il termine “azione di riduzione”) la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante.

Pertanto:

a) il figlio donatario consegue tutta la disponibile (67,5) e la sua legittima (45), entrambe “a valere” sulla donazione ricevuta di 120 (67,5 + 45 = 112,5 – 120 = -7,5); in altri termini, questo figlio non partecipa alla divisione del relictum, in quanto subisce una “riduzione” della propria attribuzione ereditaria per aver ricevuto la donazione;

b) la moglie e i due figli non donatari prelevano quanto loro dovuto (67,5 la moglie, 45 ciascun figlio = 157,5) in parte dal relictum (per 150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).

Ultima Modifica: 10/08/2010