Il trust - É un rapporto di appartenenza finalizzato. Il trustee è obbligato ad avvalersi dei beni e diritti a lui intestati per perseguire la finalità del trust.
L'istituzione del trust - Il disponente sottoscrive un atto istitutivo, che nomina il trustee, accompagnato o seguito dal trasferimento di beni o diritti al trustee: il trasferimento può essere compiuto dallo stesso disponente o anche da altri soggetti in una o più riprese; ovvero il disponente sottoscrive una dichiarazione unilaterale: egli dichiara, nelle forme opportune, che certi suoi beni o diritti sono dal quel momento vincolati al perseguimento di una certa finalità; egli ne diviene il trustee; ovvero il disponente stabilisce il trust nel proprio testamento
Le caratteristiche del trust - Le regole del trust sono stabilite dal disponente (nell'atto istitutivo o nella dichiarazione unilaterale o nel testamento): il disponente stabilisce, per esempio, la durata, i beneficiari, i poteri del trustee, i poteri del guardiano, la sostituzione del trustee, i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni.
Il quadro normativo generale è dato da una legge straniera che conosce e disciplina l'istituto del trust scelta dal disponente.
Dato invariante è la "segregazione": i beni non possono essere distolti dalla finalità del trust; le vicende personali del trustee (vincoli coniugali, debiti, fallimento, morte) non hanno effetto sui beni in trust. Quando un trustee cessa dal suo ufficio i beni in trust passano al suo successore.
La durata di un trust dipende dalla sua legge regolatrice.
I trust "interni" - Un trust è detto "interno" quando i soggetti e i beni, o la parte dominante di questi elementi, sono italiani. Il soggetto che istituisce il trust determina da quale legge straniera esso è disciplinato.
I trust interni sono istituiti in Italia, per mezzo di atti in lingua italiana, usualmente con l'intervento di un notaio.
I trustee dei trust interni - quando non sia trustee lo stesso disponente (dichiarazione unilaterale di trust) - sono solitamente professionisti di fiducia del disponente, familiari, talvolta società fiduciarie; molto raramente società specializzate straniere.
Il fondamento giuridico dei trust interni è ravvisato nella Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con legge 364/89 entrata in vigore il 1° gennaio 1992.
La Convenzione è stata ratificata anche da: Olanda, Malta, Lussemburgo, Gran Bretagna (anche per conto di molte colonie), Australia, Canada.
Il disponente - É il soggetto che vincola beni o diritti in trust per il perseguimento di una certa finalità.
Il trustee - Una persona, più persone, una società, un ente titolari di beni o diritti affinché essi siano impiegati per una finalità specificata.
I beneficiari - I soggetti a vantaggio dei quali la finalità deve essere realizzata; alternativamente, un trust può non avere beneficiari e la finalità può consistere in qualsiasi scopo lecito.
Il guardiano - In alcuni casi al trustee è affiancato un guardiano, con compiti di consiglio e di vigilanza sul trustee.
Ultima Modifica: 14/03/2006