La comunione tra coniugi e tra altri soggetti. La legge afferma innanzitutto che nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di "non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui e' situato l'immobile da acquistare"
Ciò che dunque ostacola la concessione dell’agevolazione è il prepossesso (nello stesso Comune) di un’abitazione di titolarità esclusiva o di contitolarità tra coniugi. Ora, non si capisce:
a) perché se Tizio e Caia (comproprietari di una casa al 50 per cento ciascuno) sono fratelli e sorella (oppure fidanzati non sposati) e Tizio compra una nuova casa, egli abbia diritto alle agevolazioni; quando invece Tizio non ne ha diritto ove di Caia sia non il fratello (o il convivente) ma il coniuge;
b) se per "comunione" vada intesa la sola comunione “legale” o anche la comunione “ordinaria” (che si ha ad esempio quando due coniugi in separazione dei beni si cointestano un immobile);
c) se Tizio e Caia, ora coniugi, che abbiano acquistato la casa prima di sposarsi, siano ora da considerare aventi diritto alla agevolazione (come se fossero cioè fratelli o conviventi) o siano da considerare soggetti non aventi diritto alla agevolazione perchè appunto coniugi titolari, in comunione tra loro, di altra abitazione;
d) se la condizione di “coniugi in comunione” non aventi diritto alla agevolazione si abbia solo nel caso che la comunione comporti in capo ai coniugi la “titolarità esclusiva” della casa o anche nel caso che la comunione non comporti tale “titolarità esclusiva” in capo ai coniugi (si pensi a Tizio, Caia e Sempronio – due genitori e un figlio – titolari della casa per 1/3 ciascuno).
Sfavoriti i coniugi, favorite le convivenze e le altre comproprietà. Nel caso a), non pare esserci alcuna interpretazione che tenga per limitare l’effetto sfavorevole che la legge crea per la comproprietà coniugale rispetto a qualsiasi altra comproprietà: è una scelta “politica” del legislatore, che probabilmente non si è avveduto di sfavorire chi è sposato rispetto a chi non lo è.
Comunione “legale” e comunione “ordinaria”. Visto che la normativa sulla “prima casa” cita (ad altro fine, rispetto a quanto qui in esame) la “comunione legale” tra coniugi, verrebbe da dire che quando il legislatore si riferisce solo alla “comunione” tout court (cioè senza l’aggettivo “legale”), abbia inteso invero riferirsi alla comunione “ordinaria” (articoli 1100 e seguenti del codice civile). Ne conseguirebbe che, nel caso b), l’impedimento a un nuovo acquisto agevolato si avrebbe non per tutti i soggetti coniugati, ma “solo” per quelli in comunione legale: si avrebbe in tal caso un restringimento dello sfavore per chi si è sposato, ma una “punizione” per chi si trovi in “comunione legale” (che appare ingiustificata, visti il favor del legislatore per la comunione legale e il suo carattere appunto “legale”, e cioè di default in mancanza di scelte contrarie).
Chi ha comprato prima di sposarsi. Nel caso c), non è implausibile ritenere che occorra riferirsi al momento dell’ acquisto della casa preposseduta (quando gli acquirenti non erano sposati) e non al posteriore evento dell’avvenuto coniugio degli acquirenti stessi: ragionando in contrario si attribuirebbe al sopraggiungere del matrimonio una valenza “negativa”, che è posizione indubbiamente difficile da sostenere.
La titolarità “esclusiva”. Visto che la legge impedisce l’ agevolazione non a qualsiasi prepossesso, ma solo al prepossesso “esclusivo”, c’è da ritenere che quando la legge impedisce l’ agevolazione ai coniugi in comunione deve trattarsi di una comunione che comporta in capo ai coniugi la titolarità esclusiva del bene in questione. E così: se i due coniugi possiedano il 50 per cento di una casa e l’altro 50 per cento sia di titolarità ad esempio del fratello (o di un genitore) di uno di essi, non dovrebbe sussistere l’impedimento ad ottenere l’agevolazione in un nuovo acquisto. Ancora, l’agevolazione dovrebbe spettare, se i coniugi abbiano l’intera proprietà, ma gravata, in tutto o in parte, da un altrui usufrutto.
Ultima Modifica: 08/05/2008