Nella normalità dei casi si usa pattuire il pagamento di una caparra confirmatoria all’atto del compromesso (non superiore al 20 per cento del prezzo complessivo) e il pagamento del saldo al rogito, momento nel quale avviene la consegna delle chiavi.
Se si intendono pattuire pagamenti ante rogito ulteriori rispetto alla iniziale caparra oppure il pagamento di una caparra di importo elevato, è consigliabile garantirsi opportunamente (o con la trascrizione del contratto preliminare o mediante una fideiussione bancaria) per la loro restituzione in caso di “crisi” del rapporto contrattuale.
I pagamenti non possono essere effettuati in contanti, se superano i 12mila 500 euro; quanto al pagamento con assegni, se in sede di compromesso si può tranquillamente ricorrere agli assegni bancari, è assai consigliabile che invece, in sede di rogito, si ricorra all’assegno circolare.
Al saldo del prezzo si può provvedere anche mediante accollo del mutuo che eventualmente il venditore abbia ancora in corso di ammortamento: se le condizioni economiche di quel mutuo siano ritenute in linea con quelle attualmente vigenti sul mercato, allora invece di sostenere i costi di apertura di una nuova pratica, è meglio approfittare di quella già stipulata a nome del venditore.
Ultima Modifica: 04/07/2006