Ai “difetti” del testamento olografo rimedia il testamento “pubblico”, che è un testamento per la cui redazione è imprescindibile l’intervento di un notaio.
Più precisamente, il testamento pubblico viene redatto, alla presenza di due testimoni, direttamente dal notaio il quale, una volta ricevute le espressioni di volontà del testatore circa la sorte del proprio patrimonio dopo la sua morte, provvede a trascriverle in un documento cartaceo e poi a leggere il documento così formato al testatore in presenza dei testimoni. Tutti costoro devono infine firmare l’atto notarile.
Nel caso del testamento pubblico, dunque, non solo il testatore beneficia dell’assistenza di un professionista, quale il notaio, particolarmente esperto della materia ereditaria, ma anche dell’obbligo del notaio di conservare il testamento con assoluta diligenza e riservatezza.
L’aggettivo “pubblico” accanto al sostantivo “testamento” non significa infatti che il contenuto del testamento venga in qualche modo divulgato: si tratta infatti di un aggettivo che indica la redazione del testamento da parte di un “pubblico ufficiale” (il notaio, appunto), il quale ha un dovere di estrema segretezza sia circa l’avvenuta redazione del testamento sia circa il suo contenuto.
Se il notaio depositario del testamento cessa la sua attività, il testamento viene depositato presso l’Archivio Notarile.
Ultima Modifica: 01/11/2011