Nel nostro ordinamento l'unico tipo di trust ammesso è quello di tipo "volontario", che è riconosciuto in quanto l'Italia ha effettuato la ratifica (primo Paese di Civil law), mediante la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, della "Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile al trust" approvata il 1° luglio 1985.
Il trust volontario deve rispettare questi requisiti:
* a un dato soggetto, denominato trustee, sono attribuiti determinati beni con la conseguenza che sugli stessi egli possa esplicare - seppur nei limiti di cui oltre - diritti e poteri di un vero e proprio proprietario;
* questo patrimonio è trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o settlor), per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico (si pensi allo scopo di assistere un minorenne bisognoso o un soggetto che necessita di assistenza o di cure);
* la gestione di quel patrimonio avviene nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico.
Gli effetti. L'effetto più importante prodotto dall'istituzione di un trust è dunque rappresentato dalla "segregazione patrimoniale" per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del disponente e del trustee: da ciò consegue, pertanto, che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust.
In altri termini, la segregazione fa sì che i beni del trust non sono aggredibili dai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà mai compresi nella massa fallimentare i beni del trust.
Va peraltro sottolineato che il trust non dà luogo in alcun modo a uno sdoppiamento del diritto di proprietà in quanto i beni del trust appartengono esclusivamente al trustee, che a tal fine beneficia di un vero e proprio trasferimento avente natura reale.
Il trustee, tuttavia, subisce una compressione del suo diritto di godimento dei beni attribuitigli in trust in quanto egli è gravato, come detto, dal vincolo di destinazione che sui beni stessi viene impresso dal disponente: in altri termini, mentre il trustee ha la piena titolarità del diritto di proprietà dei beni trasferitigli, l'esercizio di questo diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell'atto istitutivo.
Al trustee, tra l'altro, è consentito di richiedere la trascrizione della sua qualità di trustee dei beni immobili affidatigli in trust.
Riassumendo:
1) con l'atto di trust i beni del trust vengono passati in proprietà al trustee;
2) questa proprietà è piena quanto alla titolarità del diritto, ma è limitata quanto al suo esercizio, che è invero finalizzato al raggiungimento dello scopo perseguito dal disponente con l'istituzione del trust;
3) i beni del trust sono a ogni effetto segregati dal patrimonio del trustee e di tale separazione, ai fini della protezione dei terzi, del disponente e dei beneficiari, deve essere data menzione - se si tratta di immobili - nella nota di trascrizione, risultando altrimenti vanificato il ruolo della trascrizione stessa.
Ultima Modifica: 14/03/2006