Il trust e le imposte sui redditi
Con l’istituzione del trust si origina, sui beni destinati al trust, un vincolo che vale a tenerli distinti dal restante patrimonio del trustee e che destina questi beni all’attuazione dello scopo indicato dal disponente.
Pertanto, il trust non è un soggetto cui i beni del trust sono intestati: i beni sono intestati al trustee, ma appunto isolati dai restanti beni che gli appartengono e che con il trust non hanno attinenza.
Dal punto di vista fiscale, tuttavia, l’articolo 73 del dpr 917/1973, il testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), considera il trust come un vero e proprio "soggetto" (come se, in altri termini, si trattasse di una società o di un altro ente), con la conseguenza che il trust è qualificato come soggetto passivo rispetto all’applicazione dell’imposta sul reddito delle società (Ires).
Se però si tratta di trust istituito con la previsione che, durante la vigenza del trust, i redditi conseguiti dai beni in trust o per effetto dell’attività del trustee, siano destinati immediatamente ad essere percepiti da coloro che il disponente abbia designato come "beneficiari del reddito del trust", la legge fiscale precisa che si ha in tal caso un trust cosiddetto "trasparente", con la conseguenza che questi redditi sono imputati "per trasparenza" ai beneficiari «individuati» (questa espressione legislativa è specificata dalla circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 con la seguente definizione: soggetto «che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza»).
Questi redditi "imputati" ai beneficiari (perciò tassati in capo ad essi indipendentemente dall’effettiva percezione e quindi "per competenza" e non "per cassa") hanno la natura di "redditi di capitale" e quindi sono da tassare in base alle aliquote personali del singolo beneficiario.
Peraltro, ove si tratti di redditi (come accade per la gran parte di quelli di natura finanziaria) che abbiano scontato una tassazione a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust, il reddito imputato al beneficiario non concorre alla formazione della sua base imponibile.
Se invece si abbia un trust cosiddetto "opaco", e cioè un trust che non prevede l’individuazione di beneficiari del reddito, allora i redditi del trust vengono direttamente attribuiti e tassati in capo al trust medesimo.
Si può poi anche avere, nel caso concreto, anche una combinazione tra queste situazioni (e cioè che il trust sia in parte opaco e in parte trasparente).
Il trust, quale soggetto passivo dell’Ires, sia esso "trasparente" o "opaco", è inoltre tenuto (per mezzo del trustee) ad adempiere gli specifici obblighi previsti per questi soggetti: l’obbligo di tenere le apposite scritture contabili, l’obbligo di presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, l’obbligo di dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, l’obbligo di aprire una propria partita Iva.
Ultima Modifica: 19/12/2010