Un contribuente che ha contratto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, successivamente all’acquisto ha eseguito lavori di ristrutturazione in base ad apposita abilitazione comunale che si stanno protraendo nel tempo, per cui l’immobile sarà adibito ad abitazione dopo circa 18/20 mesi dall’acquisto e non entro un anno come richiesto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir. Gli interessi passivi si possono detrarre, avvalendosi del fatto che gli immobili oggetto di ristrutturazione devono essere adibiti ad abitazione principale entro 2 anni?
L’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che in caso di mutuo contratto per l’acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, per usufruire della detrazione degli interessi passivi, l’immobile deve essere adibito a dimora abituale entro due anni dall’acquisto.
In tal caso, il beneficio decorre dalla data in cui l’immobile è adibito a dimora abituale.
Con riferimento al controllo del requisito della destinazione ad abitazione principale entro i termini previsti dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir ai fini della detrazione per interessi passivi, si fa presente che tale requisito può risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000.
Considerato, peraltro, che l’abitazione principale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, il contribuente con la suddetta autocertificazione può attestare, altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.
Resta fermo che, per effetto dell’articolo 41 del DPR 445 del 2000, l’amministrazione, in fase di controllo, può verificare nei confronti del contribuente la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali indicate nell’articolo 76 del medesimo DPR.
Ultima Modifica: 01/03/2008