Circolare Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 23-04-2010, n. 21/E 4.4. Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso sostituzione del contratto di mutuo intestato ad un coniuge con un contratto cointestato ad entrambi D.: Nell'ipotesi in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico? R.: L'art. 15, comma 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) riconosce una detrazione di imposta, pari al 19 per cento, sugli interessi passivi e relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato entro l'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nell'ipotesi in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
In tal caso, come affermato nella risoluzione 21 dicembre 2007, n. 390 , se il nuovo mutuo è di importo superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, la detrazione compete nei limiti della predetta quota.
La previsione normativa che consente al contribuente di conservare i benefici fiscali in occasione della sostituzione del vecchio mutuo tende a non frapporre ostacoli fiscali alla libera scelta dell'interessato di estinguere il vecchio mutuo e stipularne uno nuovo.
La risoluzione 21 febbraio 2008, n. 57 , in relazione ad una fattispecie analoga a quella in esame, ha precisato che il coniuge, il quale, a seguito della rinegoziazione del mutuo originario, stipulato da entrambi i coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, diventi unico titolare del contratto di mutuo, ha diritto ad usufruire della detrazione anche in relazione alla quota di interessi passivi originariamente riferibile all'altro coniuge.
Le istruzioni impartite con il predetto documento di prassi riconoscono carattere unitario all'operazione di estinzione ed accensione del nuovo mutuo, data la sostanziale continuità del rapporto originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.
Nella fattispecie in esame si realizza una ipotesi speculare rispetto a quella esaminata nella predetta risoluzione n. 57 del 2008. Anche in questo caso, infatti, ove il contratto di mutuo fin dall'origine fosse stato intestato ad entrambi i coniugi, gli stessi avrebbero potuto beneficiare della detrazione sugli interessi pagati.
E' possibile affermare che entrambi gli intestatari del nuovo mutuo possano beneficiare della detrazione fiscale; nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico.
Resta inteso che la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi.
Ultima Modifica: 10/06/2010