Sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19 per cento, da applicare a un ammontare massimo di 2.582,28 euro, gli interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per ultimare la costruzione di un’abitazione che il mutuatario abbia comprato mentre il fabbricato era già in costruzione: è quanto sancito dal’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 73/E del 3 marzo 2008.
L’articolo 15, comma 1-ter, del dpr 917/1986, dispone infatti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo, non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro) degli interessi passivi dipendenti da mutui garantiti da ipoteca e concessi per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del mutuatario (in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi sostenuti nel periodo d'imposta).
La detrazione in parola è ammessa a condizione che (d.m. 30 luglio 1999):
a) i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che ne sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire (articolo 44, comma 4-ter, d.l. 1° ottobre 2007, comma introdotto dalla legge di conversione 29 novembre 2007 n. 222);
b) l’unità immobiliare così costruita sia poi adibita ad abitazione principale del mutuatario entro sei mesi dal termine dei predetti lavori;
c) i lavori di costruzione dell'unità immobiliare siano ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato (da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria); peraltro, il diritto alla detrazione non viene meno se il termine non è rispettato per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente; a tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione con la quale il contribuente attesti che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale; ma non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.
La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ultima Modifica: 01/03/2008