Interessi detraibili - Trasferimento del luogo di lavoro

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Interessi detraibili - Trasferimento del luogo di lavoro

Circolare Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 23-04-2010, n. 21/E 4.5. Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso di trasferimento per motivi di lavoro D.: L'art. 15, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. consente di continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale anche nell'ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro.

Il dipendente che fissi la nuova dimora abituale in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro può continuare a beneficiare della detrazione? R.: Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.

La generica formulazione adottata dalla norma " trasferimenti per motivi di lavoro " consente, infatti, di continuare a fruire della detrazione nei casi in cui la variazione dell'abitazione principale risulti oggettivamente attribuibile all'attuale situazione lavorativa del contribuente senza richiedere l'ulteriore condizione che la nuova abitazione principale sia stabilita nel medesimo comune in cui si trova la sede di lavoro.

Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi solo in relazione ad immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fintantoché sussistono i presupposti previsti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i " motivi di lavoro " che hanno determinato la variazione della dimora abituale.

Se, pertanto, vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.

Ultima Modifica: 10/06/2010